Il 15 luglio la Camera ha approvato definitivamente il Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Si evidenzia il testo dell’art. 21, commi 2 e 3 riguardante le risorse per il TPL

 

Disegno di legge recante

"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

Art. 21

 

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro,  delle risorse di cui all’articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2,  versata all’entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all’acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.
3. A decorrere dall’anno 2011 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità.